ETICHETTATURA, LOTTO E SANZIONI NEL D. LGS. N° 231 DEL 15/12/2017 RIGUARDANTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA SUI PRODOTTI ALIMENTARI PREIMBALLATI E SFUSI

Etichettatura, lotto e sanzioni nel D. Lgs. n° 231 del 15/12/2017 riguardante le indicazioni obbligatorie in etichetta sui prodotti alimentari preimballati e sfusi

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 231 del 15/12/17 con il quale vengono aggiornate le sanzioni sulle normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e stabilite le indicazioni da riportare per la vendita di alimenti sfusi non preimballati.

Riportiamo in questo approfondimento il Titolo III riguardante il lotto e le indicazioni che devono essere riportate sugli alimenti dal 09/05/2018.

La parte del decreto riguardante le sanzioni è visionabile nel documento scaricabile a fine articolo.

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231    –    TITOLO III

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE,

 

ENTRATA IN VIGORE

Vigente al 9 maggio 2018

 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI PREIMBALLATI – OBBLIGO DEL LOTTO DI APPARTENENZA

I prodotti alimentari preimballati (ovvero preconfezionati) devono essere posti in vendita con l’indicazione del lotto che ne identifichi la partita di appartenenza.

L’indicazione del lotto non è richiesta:

  • quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
  • per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull’imballaggio globale;
  • per i prodotti agricoli, all’uscita dall’azienda agricola, nei seguenti casi:
    • venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
    • avviati verso organizzazioni di produttori;
    • raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
  • per i prodotti alimentari non preimballati;
  • per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto:

  • la denominazione dell’alimento
  • l’elenco degli ingredienti
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze
  • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato
  • la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

 

VENDITA DI PRODOTTI NON PREIMBALLATI

 

1 –    COSA SI INTENDE PER PRODOTTI NON PREIMBALLATI

Per PRODOTTI NON PREIMBALLATI si intendono gli alimenti:

  • offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività (ovvero qualunque struttura come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale) senza preimballaggio;
  • imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
  • preimballati ai fini della vendita diretta;
  • non costituenti unità di vendita (alimento preimballato “ex preconfezionato”) in quanto generalmente venduti previo frazionamento.

 

2 –   OBBLIGO DI RIPORTARE LE INDICAZIONI SU CARTELLO O SISTEMA EQUIVALENTE

I PRODOTTI NON PREIMBALLATI devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti (eccetto prescrizioni ulteriori per DOP e IGP).

 Sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione (es. mono ingrediente) disposti dal regolamento. Nell’elenco ingredienti devono essere riportati gli Allergeni;
  • le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  • la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  • la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
  • la designazione «decongelato» fatti salvi i casi di deroga previsti.

Nel caso di fornitura diretta alle collettività tali informazioni possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica. Per collettività si intende qualunque struttura come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

 

3 –    PRODOTTI DELLA GELATERIA, DELLA PASTICCERIA, DELLA PANETTERIA, DELLA PASTA FRESCA E DELLA GASTRONOMIA, IVI COMPRESE LE PREPARAZIONI ALIMENTARI

Per  i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato:

  • su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (CARTELLO UNICO);
  • oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

Attenzione, le indicazioni relative agli allergeni devono essere riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

 

4 –    BEVANDE VENDUTE MEDIANTE SPILLATURA

Per le bevande vendute mediante spillatura (qui si parla di vendita, esempio vino alla spina) il cartello:

  • può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

 

5 –   ACQUE TRATTATE SOMMINISTRATE NEGLI ESERCIZI

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita :

  • «acqua potabile trattata»;
  • «acqua potabile trattata e gassata» se e’ stata addizionata di anidride carbonica.

 

6 –  PRODOTTI DOLCIARI E DA FORNO PRECONFEZIONATI, MA DESTINATI AD ESSERE VENDUTI A PEZZO O ALLA RINFUSA

I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le informazioni:

  • solamente sul cartello;
  • sul contenitore;

purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

 

7 –    FASI PRECEDENTI LA VENDITA AL CONSUMATORE E ALLE COLLETTIVITÀ

Fatti salvi gli obblighi per gli operatori del settore alimentare di assicurare che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale;

sui prodotti non preimballati, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, ecc), devono essere riportate le seguenti menzioni con modalità e deroghe analoghe ai prodotti preimballati:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze;
  • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato;
  • l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
  • l’indicazione del lotto di appartenenza, quando obbligatoria.

Tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

 

8 –  INDICAZIONE ALLERGENI PRESENTI NEGLI ALIMENTI SERVITI DALLE COLLETTIVITÀ

In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione), è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.

In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una  documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

 

9 –   INDICAZIONE “DECONGELATO” NEGLI ALIMENTI SERVITI DALLE COLLETTIVITÀ

 Con riferimento agli alimenti di cui al punto 8, trova applicazione, altresì la designazione «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti.

Tale obbligo non si applica:

  • agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
  • agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
  • agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità;
  • se la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione dello stato dell’alimento (es. surgelato, congelato).

 

10 –  VISIBILITÀ E LINGUA DELLE INDICAZIONI

Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

 

PRODOTTI NON DESTINATI AL CONSUMATORE

I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare con le stesse modalità degli alimenti preimballati:

  • la denominazione dell’alimento;
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato;
  • l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
  • l’indicazione del lotto di appartenenza, quando obbligatoria.

Le indicazioni possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIA

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Entrata in vigore: 9 maggio 2018

 

ABROGAZIONI

Finalmente è abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Studio RIGA Consulting,  e-mail: info@rigaconsulting.it    tel. 338 2269002

 

TESTO COMPLETO DEL DECRETO CON LE SANZIONI PREVISTE PER OMISSIONI NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI

–> D. lgs 231/2017 : Sanzioni Etichettatura degli alimenti e indicazioni obbligatorie per prodotti venduti sfusi o serviti

 

Etichettatura, lotto e sanzioni nel D. Lgs. n° 231 del 15/12/2017 riguardante le indicazioni obbligatorie in etichetta sui prodotti alimentari preimballati e sfusi