OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL’ORIGINE DELLE CARNI SUINE IN ETICHETTA

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha decretato l’obbligo di indicazione dell’origine delle carni suine in etichetta

Il Decreto del 6 agosto 2020 “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate. ” pubblicato in GU n.230 del 16-9-2020 prevede in sintesi quanto segue.

Ambito di applicazione.

L’indicazione è obbligatoria per i seguenti alimenti:  carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

Non si applica alle indicazioni geografiche protette.

Modalità di indicazione.

L’indicazione del luogo di provenienza della carne suina e’ apposta in etichetta nel campo visivo principale ed e’ stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Dimensioni devono essere quelle solite previste dal Reg 1169/2011 ovvero 1,2 mm la “x” con deroga a 0,9 per imballaggi inferiori a 80 cmq

Cosa riportare per ottemperare all’obbligo di indicazione dell’origine delle carni suine in etichetta

  • «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;
  • «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;
  • «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» .

Oppure

  • Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine puo’ apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)».

Ulteriori specifiche

  • La dicitura «100% italiano» e’ utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne e’ proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia
  • Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: UE»
  • Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o piu’ Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine puo’ apparire nella forma: «Origine: extra UE».
  • Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi

Applicazione

Il presente decreto si applica fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale.

Scarica il decreto –>  Decreto etichetta origine carni suine