Etichetta di Origine del Latte

Decreto 9 dicembre 2016  – Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dello Sviluppo Economico – Etichetta di Origine del Latte –pubblicato in gazzetta ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017

Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.etichetta di origine del latte

 

Applicazione dell’etichetta di origine del latte

Le disposizioni del decreto 9 dicembre 2016  si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari, preimballati destinati al consumo umano sotto riportati:

  • Latte (si intende sia quello vaccino, che quello bufalino ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale) e prodotti lattiero-caseari
  • Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
  • Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
  • Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o
  • di cacao.
  • Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.
  • Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.
  • Formaggi, latticini e cagliate.
  • Latte sterilizzato a lunga conservazione.
  • Latte UHT a lunga conservazione.

—————Nota: Preimballati ai sensi del regolamento (UE) n.1169/2011 si riferisce all’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio);

 

Il decreto dell’etichetta di origine del latte non si applica

  Hai prodotti alimentari già normati per l’indicazione di origine (DOP, IGP e Latte fresco): “Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

  Hai prodotti fabbricati o commercializzati in altri Stati UE o Paesi Terzi

 

Indicazioni obbligatorie

L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari prevede l’ utilizzo in etichetta delle seguenti indicazioni

  “paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

  Qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese.

  In caso le operazioni di mungitura, condizionamento o di trasformazione del latte avvengano nel territorio di più Paesi membri dell’Unione Europea l’ etichetta di origine del latte prevede di riportate le seguenti diciture “latte di Paesi UE” (per mungitura) e “latte condizionato o trasformato in Paesi UE”.

  In caso le operazioni di mungitura, condizionamento o di trasformazione del latte avvengano extra UE l’ etichetta di origine del latte prevede di riportate le diciture “latte di Paesi non UE” (per mungitura)  e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE”

 

Sanzione mancata indicazione in etichetta di origine del latte

Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata indicazione in etichetta dell’origine del latte è da 1.600 euro a 9.500 euro

 

Entrata in vigore dell’etichetta di origine del latte:

L’etichettatura di origine obbligatoria del latte entrerà in vigore  dal 19 aprile 2017

 

Disposizioni transitorie dell’ etichetta di origine del latte

I prodotti potranno essere commercializzati  fino all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 16 ottobre 2017

 

Per richiedere consulenza per etichettatura degli alimenti e per chiarimenti contatta lo Studio RIGA Consulting  e-mail: info@rigaconsulting.it    tel. 338 2269002

 

Scarica il  Decreto Etichetta di Origine del Latte:

   Legge Normativa Etichetta di Origine Latte Decreto MPAAF 9 dicembre 2016

 

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