OBBLIGO INDICAZIONE ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO NEGLI ALIMENTI

obbligo indicazione origine ingrediente primario negli alimenti

In data 01/04/2020 diventerà obbligatorio indicare (in etichetta o ddt e nei mezzi di informazione del prodotto) L’ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO NEL CASO IN CUI IL PAESE D’ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA, NON SIA LO STESSO DEL PAESE D’ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA INDICATO PER L’ALIMENTO (REG UE 775/18)

Nello specifico l’obbligo scatterà nel caso in cui :

<< il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato (attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche) ma non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario. >>

 

Cos’è l’ingrediente primario?

Per «ingrediente primario» si intende: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.

 

Per i prodotti che rientrano, quindi cosa si dovrà fare?

Si dovrà:
– indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario;
– oppure riportare che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso da quello dell’alimento.

 

Come indicare l’origine dell’ingrediente primario?

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, deve essere fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

  • «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
  • la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;
  • uno o più Stati membri o paesi terzi;
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

 

In quale modo riportare l’indicazione?

Modalità di indicazione dell’origine:

– Se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni devono essere riportate nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.

– Se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni devono essere riportate nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.

 

Da quando sarà obbligatoria l’indicazione dell’origine ?

Si applica a decorrere dal 1 aprile 2020.

 

Fino a quando posso commercializzare prodotti non rispondenti alla normativa?

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte

 

Scarica il regolamento che impone l’obbligo indicazione origine ingrediente primario negli alimenti: Reg. UE 2018-775 ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO