Sanzioni Indicazioni Nutrizionali e Salutistiche degli Alimenti D.lgs 27 del 7/02/2017

Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n. 27 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.  (GU n.64 del 17-3-2017)  –  Sanzioni Indicazioni Nutrizionali e Salutistiche degli Alimenti D.lgs 27 del 7/02/2017

Etichetta Alimenti

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 64 del 17.03.2017 il D. Lgs 27 del 7 febbraio 2017 , riportante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Il Decreto, atteso da tempo, entrerà in vigore dal 01 aprile 2017.

La normativa riporta sanzioni di tipo amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato, che possono arrivare anche  fino a 40.000 euro.

 

E’ bene evidenziare che il D.Lgs. 27 del 07/02/17 riporta sanzioni non solo per le violazioni sull’etichetta tal quale ma anche nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti.

Il soggetto interessato dalle sanzioni rimane l’Operatore del Settore Alimentare che dal 1 aprile potrà essere perseguibile se non si attiene al Reg. CE 1924/2006.

Il Regolamento CE 1924/2006 dispone le modalità con le quali possono essere fornite le  Indicazioni nutrizionali, Indicazioni sulla salute e Indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia.

Indicazioni nutrizionali: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all’energia o alle sostanze nutritive o di altro tipo.

Es. di sanzione: art 7-1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l’operatore del settore alimentare che non fornisce l’etichettatura nutrizionale, di cui all’articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

Indicazioni sulla salute: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.

Es. di sanzione: art 10-1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000

Indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

 

Gli Organi preposti ai controlli sono rappresentati da Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie locali AUSL secondo agli ambiti di rispettiva competenza.

Sarà possibilità quindi anche degli Ispettori sanitari delle AUSL locali, Dipartimento di igiene,  effettuare i controlli ed elevare eventuali sanzioni per irregolarità.

Il testo non fa un distinguo tra piccole e grandi aziende, se non ponendo un limite minimo e massimo della sanzione (da … a….) che generalmente viene commisurato all’entità della violazione più che alle dimensioni dell’azienda.

 

Il testo completo del Decreto sulle Sanzioni Indicazioni Nutrizionali e Salutistiche è scaricabile qui: Decreto Legislativo 7 febbraio 2017 – D.Lgs 27 del 7.02.2017

Il testo completo del Regolamento e scaricabile qui: Reg. CE 1924 – 2006 Indicazioni nutrizionali e sulla salute nei prodotti alimentari