Obbligo di Indicazione dell’origine in etichetta del Riso

Entrerà in vigore a metà febbraio il DECRETO MINISTERIALE  del 26 luglio 2017 (GU n.190 del 16-8-2017) che pone l’ obbligo di Indicazione dell’origine in etichetta del Riso.

etichettatura riso

Le disposizioni del decreto si applicano:

  • al RISO come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325

 

L’indicazione in etichetta dell’origine del grano duro non si applica:

  • ai prodotti legalmente “fabbricati” o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea

 

Sull’etichetta del Riso devono essere riportate le seguenti diciture:

– Paese di coltivazione del riso: nome del Paese nel quale  è stato coltivato il risone;

– Paese di lavorazione: nome del  Paese  nel  quale  è  stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;

– Paese di confezionamento: nome del Paese nel quale è  stato confezionato il riso;

 

Qualora il riso sia stato  coltivato,  lavorato  e  confezionato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta  con l’utilizzo della seguente dicitura:  «origine  del  riso»:  nome  del paese.

Qualora ciascuna delle operazioni (coltivazione, lavorazione, confezionamento) avviene  nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o  situati  al  di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in  cui  la  singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele,  possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non  UE»,  «UE  e  non UE»

 

I prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.

Entrata in vigore:  16 febbraio 2018

Sanzione etichetta non conforme: da 1600 a 9500 euro

Per scaricare il testo del decreto: DM 26 luglio 2017 -Obbligo Indicazione origine riso

 

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