Decreto Sanzioni MOCA 10/02/2017 Igiene, Etichettatura, Manuale, Registrazione, Rintracciabilità

Decreto Sanzioni MOCA 10/02/2017 Igiene, Etichettatura, Manuale, Registrazione, Rintracciabilità Decreto Legislativo n° 29 del 10/02/17 – Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti MOCA.

Decreto Sanzioni MOCA riguarda l’Igiene della produzione o lavorazione dei materiali e oggetti, imballaggi, la corretta Etichettatura dei MOCA, l’elaborazione della documentazione, procedure GMP, manuale qualità, manuale di autocontrollo, analisi dei rischi piano haccp, l’autorizzazione, Registrazione dello stabilimento, e la Rintracciabilità dei materiali e degli imballaggi. 

MOCA

Il Decreto, atteso da tempo,  è stato pubblicato in GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017  entrerà in vigore dal 02 aprile 2017.

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai seguenti Regolamenti.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,

Regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti,

Regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti,

Regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari,

Regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

La normativa riporta sanzioni di tipo amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato, che possono arrivare anche  fino a 80.000 euro.

Il soggetto interessato dalle sanzioni l’Operatore Economico ovvero la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni dei regolamenti nell’impresa posta sotto il suo controllo.

E bene evidenziare che sono previste sanzioni oltre alle corrette prassi di fabbricazione, anche per l’Etichettatura e la Rintracciabilità dei materiali e degli imballaggi.

Esempi di sanzione di carattere generale riconducibili all’igiene dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti MOCA:

art.2-1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico, che, in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000.

Esempi di sanzione per l’ etichettatura dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti MOCA:

art.2-4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

Esempi di sanzione per la rintracciabilità dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti MOCA:

art.5-2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 2 (rintracciabilità materiali), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 60.000.

art5-3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2,  del regolamento,(documenti utili alla rintracciabilità) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

Decreto Sanzioni MOCA 10/02/2017 Igiene, Etichettatura, Manuale, Registrazione, Rintracciabilità – definisce anche la possibilità di incorrere in una violazioni di lieve entità

 art.11 – 1. Quando l’organo che procede all’accertamento rileva una o più violazioni di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, fornisce altresì al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida.

Trascorso il termine fissato nella diffida per l’attuazione delle prescrizioni in essa contenute, l’organo verifica l’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L’ottemperanza alla diffida determina l’estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI FABBRICAZIONE (PRODUZIONE -LAVORAZIONE) MOCA

  1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano alle autorità  sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività  di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività  di distribuzione al consumatore finale.
  2. Nel caso in cui l’attività  posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 va riportata nella medesima segnalazione.
  3. Gli operatori economici che già  operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

Scadenza presentazione notifica degli stabilimenti di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006:  31.07.2017

Decreto Sanzioni MOCA 10/02/2017 Igiene, Etichettatura, Manuale, Registrazione, Rintracciabilità – Richiedi consulenza allo Studio Riga per la produzione di MOCA in conformità alle normative vigenti, l’elaborazione del manuale qualità, manuale GMP, Manuale HACCP.

Il testo completo del Decreto è scaricabile qui Decreto Legislativo 10 febbraio 2017

Il testo completo del Regolamento CE 1935/2004 e scaricabile qui: Reg. CE 1935-2004 MOCA materiali e oggetti contatto alimenti

Modello di comunicazione degli stabilimenti (Ministero Salute): nota MINISTERO salute 07-2017 – Registrazione Stabilimenti MOCA 31.07.17